Lettera del presidente CoDAU al Ministro dell'Università e della Ricerca Prof. Gaetano Manfredi
Oggetto: situazione relativa ad alcune questioni urgenti che assumono rilievo per il sistema universitario.
La Giunta del Codau, riunitasi a Roma lo scorso 8 ottobre 2020, ha esaminato la situazione relativa ad alcune situazioni urgenti, che assumono rilievo per il sistema universitario italiano. Trattasi in particolare dei limiti di spesa previsti dalla legge di stabilità dell’anno 2000 e delle tempistiche di liquidazione degli interventi straordinari per fronteggiare l’emergenza COVID.
I limiti di spesa sono stati previsti dalla legge di stabilità per l’anno 2020, legge 27 dicembre 2019 n. 160, all’art. 1 commi 590 e seguenti1 per l’acquisto di beni e servizi e ai commi 610 e 611 per la gestione del settore informatico2. Successivamente, in via applicativa è intervenuta la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 9 del 21 aprile 2020 e la nota di codesto spettabile Ministero, Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio, Prot. n. 5487 del 23 aprile 2020.
Con riferimento ai vincoli di spesa per beni e servizi, il CoDAU, era già intervenuto con comunicazione inviata lo scorso 9 giugno 2020, proponendo la riformulazione della norma prevedendo la non applicazione alle università, nella consapevolezza delle forte limitazioni che essa avrebbe posto rispetto ad un sistema in crescita riguardo al numero di studenti e di dipendenti, anche in relazione ai piani straordinari finanziati dal MUR e alle spese per l’emergenza sanitaria.
Una volta emanata la norma, si è svolta una positiva interlocuzione con il Ministero: le proposte avanzate paiono essere state in parte raccolte, rendendo pertanto possibile un approccio realistico al vincolo di spesa, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzo delle risorse pregresse risultanti da disponibilità di bilancio dell'ente derivanti dalla contabilità finanziaria.
Tuttavia rimangono aspetti tuttora molto problematici, quali ad esempio:
- l'inclusione nel limite delle spese per docenti a contratto e collaborazioni di didattica e ricerca: con riferimento all’anno 2020 occorre in particolare fare presente che la programmazione didattica che grava sul bilancio 2020 è già stata da tempo deliberata, che i contratti sono stati stipulati e che le attività si sono in gran parte già svolte così come per la programmazione dell’a.a. 2020/2021 i cui stanziamenti sono già stati deliberati in linea con le attività didattiche previste; inoltre va approfondita la portata dell’applicazione del principio OIC n.12 con riferimento alle altre tipologie di costi per servizi legati al personale;
- la mancata esclusione dal limite delle spese finanziate con economie dei progetti di ricerca. Tali margini derivano infatti da entrate di derivazione esterna e non appare pertanto opportuna una loro inclusione nel limite, come avviene peraltro con le regole che riguardano i criteri di determinazione del fabbisogno di cassa;
- la restrizione al periodo aprile-dicembre di ogni anno per l’utilizzo delle maggiori entrate rispetto a quelle del 2018.
Esprimiamo inoltre particolare preoccupazione sulle conseguenze dell’applicazione del limite di spesa per la gestione del settore informatico. Osserviamo infatti che la norma in questione, adottata prima dell’attuale emergenza sanitaria, non appare coerente con i programmi di trasformazione digitale presenti in ambito universitario, che si sono sviluppati anche in applicazione delle indicazioni dell’AGID (di cui è recente la pubblicazione del piano per l’Informatica della Pubblica Amministrazione), specialmente dove si richiedeva lo spostamento in cloud dei data center con conseguente spostamento di investimenti in spesa corrente. Al contrario, la situazione attuale di emergenza sanitaria comporta una maggiore spinta verso l'impiego di modalità telematiche (didattica duale, smart-working etc..).
Siamo pienamente consapevoli del fatto che si tratta di dare applicazione a cogenti norme di contenimento della spesa pubblica e che è stato già dato ascolto alle osservazioni e istanze provenienti dal mondo universitario.
Cionondimeno non possiamo non far presente che tali vincoli, soprattutto in relazione alle materie sopra evidenziate, potranno avere un impatto significativo sulla capacità degli atenei di erogare beni e servizi, compresi quelli di carattere innovativo, specialmente dove si consideri che i citati due limiti di spesa non sono fra loro compensabili.
Segnaliamo infine che alcuni atenei hanno espresso l’esigenza di conoscere i tempi di liquidazione dei contributi ministeriali per gli interventi straordinari COVID, in relazione alla programmazione dei flussi finanziari.
Ringrazio per l’attenzione e porgo con l’occasione i più cordiali saluti,
Il Presidente
Ing. Alberto Scuttari
1 592. A decorrere dall’anno 2020, i soggetti di cui al comma 590 non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati. [...]
593. Fermo restando il principio dell'equilibrio di bilancio, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, il superamento del limite delle spese per acquisto di beni e servizi di cui al comma 591 è consentito in presenza di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate in ciascun esercizio rispetto al valore relativo ai ricavi conseguiti o alle entrate accertate nell'esercizio 2018. L'aumento dei ricavi o delle entrate può essere utilizzato per l'incremento delle spese per beni e servizi entro il termine dell'esercizio successivo a quello di accertamento.
2 610. Le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali nonché delle società dagli stessi partecipate, assicurano, per il triennio 2020- 2022, anche tramite il ricorso al riuso dei sistemi e degli strumenti ICT (Information and Communication Technology), di cui all’articolo 69 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017.
611. La percentuale di risparmio di cui al comma 610 è ridotta al 5 per cento per le spese correnti sostenute per la gestione delle infrastrutture informatiche (data center) delle amministrazioni di cui al medesimo comma 610, a decorrere dalla rispettiva certificazione dell’Agenzia per l'Italia digitale (AgID) del relativo passaggio al « Cloud della PA » (CSP o PSN), al netto dei costi di migrazione.