Art. 3, comma 59, L. 244/2007(Finanziaria 2008): orientamenti interpretativi

La Collega dott.ssa Angela Santulli, ci invia i documenti in allegato, con il commento che segue:
In riferimento all'art. 3, comma 59, L. 244/2007 (Finanziaria 2008) - che sancisce la nullità dei contratti stipulati da enti pubblici per assicurare propri amministratori per i rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati all’ente e la responsabilità contabile - si segnala che si è già delineato un orientamento interpretativo (Circolare 16/1/2008 Federcasa e articolo 24/1/2008 Giosuè Nicoletti, pubblicato sul sito web www.dirittodeiservizipubblici.it, allegati alla presente). Secondo tale orientamento la norma in esame sembra ribadire quanto affermato dalla Corte dei Conti secondo la quale la copertura della responsabilità amministrativa per danno erariale e, quindi, per dolo o colpa grave, non può essere pagata con denaro pubblico. Ciò non preclude la possibilità che l’ente di appartenenza stipuli la polizza RC generale comprensiva della copertura della responsabilità amministrativa, ma accolli all’amministratore la quota del premio inerente la stessa e, quindi, per dolo o colpa grave. In questo modo verrà consentito, attraverso la stipula di una polizza “collettiva”, la realizzazione di condizioni economiche più convenienti garantendo anche l’ente dall’insolvenza dell’amministratore in caso di sua condanna.