Statuto

Approvato nell'Assemblea del 21 novembre 2013 ed entrato in vigore il 1 marzo 2014

Art. 1 Costituzione e composizione
  1. Il Convegno dei Direttori Generali delle Amministrazioni Universitarie, di seguito indicato in forma abbreviata CoDAU, è costituito e opera in forma di associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.
  2. Sono soci del CoDAU i Direttori Generali, o figure statutariamente equivalenti, in rappresentanza delle Università e degli Istituti di istruzione superiore universitaria statali e non statali, ivi comprese le Scuole Superiori universitarie dedicate all'alta formazione dottorale, indicati, da qui in avanti, come Istituzioni universitarie, che abbiano deliberato l’adesione nella nuova configurazione che risulta dal presente Statuto, nel rispetto della rappresentanza legale delle istituzioni universitarie in capo alla figura del Rettore o alla figura statutariamente equivalente. Partecipano alla vita dell'Associazione tutti i dirigenti delle Università italiane.
  3. Il CoDAU ha sede legale presso l’Istituzione universitaria nella quale presta servizio il Presidente o in altra sede previa deliberazione dell’Assemblea.
Art. 2 Scopi dell'associazione
  1. Il CoDAU non persegue scopi di lucro.
  2. Le finalità del CoDAU sono:
    - svolgere attività di coordinamento e di indirizzo nella gestione delle Istituzioni universitarie, nel rispetto dell’autonomia delle stesse;
    - instaurare rapporti sistematici con: Ministeri, CRUI, ANVUR, CNSU, OO.SS., ARAN, Comitati di settore e altri Organismi istituzionali per la promozione di studi congiunti, ricerche e proposte di soluzioni su problematiche attinenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa delle Istituzioni universitarie per il miglior funzionamento e l’organizzazione delle medesime, anche al fine di favorire una omogenea applicazione delle norme di specifico riferimento e la diffusione di buone pratiche;
    - attivare relazioni con organismi e rappresentanze parlamentari, di governo, sindacali, in ordine alle problematiche di interesse delle Istituzioni Universitarie, della dirigenza e del personale universitario in genere;
    - instaurare rapporti di collaborazione con analoghe Organizzazioni nazionali e sovranazionali, per scambi di esperienze e conoscenza di esigenze e orientamenti, al fine di formulare valutazioni e proposte anche di provvedimenti normativi, per il miglioramento ed il consolidamento dell’integrazione a livello europeo ed extraeuropeo;
    - promuovere e valorizzare i dirigenti delle Istituzioni universitarie, anche attraverso iniziative volte a favorirne la formazione, la crescita e lo sviluppo professionale.
Art. 3 Organi del Codau
  1. Sono organi del CoDAU:
    a) l’Assemblea generale;
    b) il Presidente;
    c) la Giunta;
    d) il Collegio dei Revisori.
  2. Il Presidente e i componenti della Giunta durano in carica tre anni e sono consecutivamente rieleggibili per una sola volta. Coloro che hanno ricoperto le predette cariche per due mandati consecutivi, allo scadere del secondo mandato non sono immediatamente rieleggibili alle medesime cariche. È consentito un terzo mandato consecutivo nel caso in cui uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a diciotto mesi, per una causa diversa dalle dimissioni volontarie.
  3. Le elezioni alle cariche di Presidente e di componente della Giunta si svolgono a scrutinio segreto e si tengono, di norma, nel mese di maggio. Gli eletti assumono la carica dal mese successivo a quello delle elezioni.
  4. Le cariche dell'Associazione non sono retribuite e vengono ricoperte gratuitamente.
Art. 4 L'assemblea generale
  1. L’Assemblea generale è composta da tutti i soci del CoDAU, rappresentati dai rispettivi Direttori Generali o Dirigenti di volta in volta delegati. Possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto anche dirigenti delle singole Istituzioni universitarie.
  2. L'Assemblea generale è convocata dal Presidente almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. La convocazione, inviata per posta elettronica, deve contenere la data, l'ora, il luogo nonché l'indicazione dei punti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata tre giorni prima della data fissata.
  3. L'Assemblea generale è convocata almeno quattro volte all’anno e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. L'Assemblea generale deve essere altresì convocata dal Presidente quando lo richiedano, per iscritto, almeno tre componenti della Giunta o almeno dieci Direttori Generali. Nel caso in cui il Presidente non dia seguito alla richiesta trascorsi dieci giorni lavorativi, l’Assemblea può essere convocata, nel rispetto delle forme di cui al precedente comma 2, da almeno cinque componenti della Giunta.
  4. L’Assemblea generale è validamente costituita con la presenza di un terzo dei componenti, esclusi nel conteggio del quorum gli assenti giustificati.
  5. I Direttori Generali possono farsi rappresentare in Assemblea da un Dirigente della stessa Università munito di apposita delega scritta. Non è consentito farsi rappresentare dal Direttore Generale di altra Istituzione universitaria anche se quest’ultima è socia del CoDAU.
  6. Le votazioni avvengono per alzata di mano. Si procede per scrutinio segreto se ne fanno richiesta almeno cinque dei presenti.
  7. L'Assemblea generale può dotarsi di un Codice Etico.
Art. 5 Competenze dell'assemblea generale
  1. Spetta all’Assemblea generale:
    - deliberare sui programmi e sugli indirizzi dell’Associazione, nonché sui pareri che questa intende formulare;
    - individuare problematiche di interesse comune e proporre alla Giunta specifiche iniziative nell’ambito degli scopi dell’Associazione;
    - esprimere raccomandazioni alla Giunta sulle linee generali dell’attività;
    - esprimere pareri sul programma, le proposte e i progetti elaborati dalla Giunta;
    - organizzare annualmente un convegno residenziale di studio e riflessione sulle problematiche del sistema universitario e uno o più incontri anche residenziali di approfondimento su tematiche specifiche aperti a tutto il management universitario;
    - approvare i bilanci preventivi e consuntivi presentati dal Presidente.
  2. Spetta altresì all’Assemblea generale:
    - eleggere il Presidente e la Giunta;
    - approvare le modifiche statutarie;
    - indicare una rosa di 10 nominativi per la successiva designazione da parte della Giunta del Collegio dei revisori nella sua componente effettiva e supplente;
    - deliberare l’eventuale scioglimento e messa in liquidazione dell’Associazione, la nomina dei liquidatori, nonché la destinazione del fondo comune secondo la previsione del Codice Civile.
    In tali ipotesi l’Assemblea delibera validamente col voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, salvo quanto previsto all'art. 9 comma 2.
  3. Nel caso di cessazione anticipata del Presidente, il Decano convoca l’Assemblea generale per il rinnovo della carica, secondo quanto stabilito al successivo art. 7, entro quindici giorni dalla data della cessazione del Presidente, e fissa la data delle votazioni non oltre il trentesimo giorno dalla data della convocazione.
Art. 6 Il presidente
  1. Il Presidente è eletto dall’Assemblea generale tra Direttori Generali delle istituzioni universitarie aderenti secondo le modalità di cui all’art. 9.
  2. Il Presidente:
    a) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea generale e della Giunta;
    b) ha la rappresentanza legale del CODAU;
    c) dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea generale e della Giunta;
    d) convoca almeno due volte all'anno l'assemblea plenaria dei dirigenti delle università per discutere le questioni attinenti al loro ruolo professionale. I contenuti che emergeranno saranno trattati nelle riunioni della Giunta dove saranno esposti dai membri dirigenti;
    e) promuove la costituzione e coordina i Gruppi di lavoro tematici individuando, su proposta della Giunta, i responsabili;
    f) presenta annualmente alla Giunta e all'Assemblea generale in sede di bilancio consuntivo una relazione sull'attività svolta e una relazione programmatica unitamente alla Presentazione del bilancio di previsione.
  3. Il Presidente sottoscrive gli atti che comportino impegni di spesa nei limiti fissati dalla Giunta. Oltre tale limite, ed in ogni caso per gli atti che istaurano rapporti di lavoro e di collaborazione, anche a tempo determinato, è richiesta l’approvazione della Giunta.
Art. 7 Vice-Presidenti
  1. Il Presidente può nominare due Vice Presidenti, di cui uno vicario, tra i membri della Giunta.
  2. I Vice-Presidenti coadiuvano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, eventualmente assumendo compiti dallo stesso delegati, tra cui anche la formazione di gruppi di lavoro tematici a cui potranno partecipare anche i dirigenti dei singoli atenei.
  3. Nei casi di assenza o di impedimento temporanei del Presidente, o in caso di anticipata cessazione, le sue funzioni vengono svolte dal Vice-Presidente vicario.
Art. 8 Giunta
  1. La Giunta è composta dal Presidente e da altri otto componenti eletti dall’Assemblea generale, di cui sei eletti tra i propri membri. Degli otto componenti: a) almeno uno deve essere nominato in rappresentanza delle Istituzioni Universitarie non statali; b) due devono essere dirigenti. Per le elezioni e per il rinnovo delle cariche non è ammesso l’istituto della delega. Su richiesta del Presidente o della Giunta partecipano senza diritto di voto i responsabili dei Gruppi di lavoro.
  2. I Past President, Direttori Generali in servizio che hanno ricoperto la carica di Presidente dell'Associazione, sono membri di diritto della Giunta senza diritto di voto.
  3. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente che può invitare a partecipare ai lavori, senza diritto di voto, dirigenti e Direttori generali.
  4. La Giunta delibera su tutte le questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale, ad eccezione di quanto espressamente attribuito dal presente Statuto al Presidente o all’Assemblea generale. I componenti della Giunta possono assumere compiti specifici definiti dal Presidente o deliberati dalla Giunta stessa.
  5. La Giunta svolge funzioni di proposta e di impulso all’attività del CoDAU; assicura la coesione e la compattezza dell’Associazione attraverso iniziative culturali, sociali e di gruppo, tra cui iniziative con il coinvolgimento del management universitario.
  6. La Giunta può avvalersi, sotto la responsabilità del Presidente, della collaborazione di Direttori Generali e di dirigenti esperti in specifiche materie sia per lo svolgimento di incarichi temporanei di interesse dell'Associazione, sia per la predisposizione di documenti da sottoporre all’esame ed all’approvazione dell’Assemblea Generale.
  7. La Giunta nomina il Collegio dei revisori all'interno della rosa di nominativi effettuata dall'Assemblea ai sensi dell'art. 5 comma 2.
Art. 9 Elezioni del Presidente della Giunta
  1. L’Assemblea generale per l'elezione del Presidente e della Giunta è convocata e presieduta dal Decano. La qualifica di Decano spetta al componente dell’Assemblea in possesso della maggiore anzianità nella carica di Direttore Generale, a parità, con la maggiore anzianità di servizio. In caso di perdurante parità, vale la maggiore anzianità anagrafica.
  2. Per le elezioni e per il rinnovo delle cariche non è ammesso l’istituto della delega.
    Le elezioni sono indette due mesi prima della data fissata per le votazioni. Il bando contiene le modalità di presentazione e pubblicizzazione delle candidature, il calendario e la durata delle operazioni di voto e di scrutinio, nonché ogni altro elemento specifico relativo alle elezioni indette. La prima votazione è valida se vi abbia preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. Nell’ipotesi di non raggiungimento del quorum richiesto, si procede a nuove operazioni di voto; per la seconda elezione è sufficiente il quorum di un terzo degli aventi diritto al voto.
    Ove la circostanza di cui al precedente capoverso persista, nella terza votazione l’elezione è da ritenersi valida a prescindere dal quorum.
    La lista dell'elettorato attivo predisposta dall'ufficio di segreteria è validata a cura del Collegio dei revisori, che agisce nella veste di Collegio di Garanzia, ed è resa pubblica almeno quindici giorni prima delle elezioni, nelle forme specificate nel bando di indizione.
    Le liste comprendenti il Presidente e i membri effettivi e supplenti della Giunta devono essere presentate per iscritto al Collegio dei Revisori. I dirigenti presenti nelle liste non possono appartenere ad atenei già rappresentati nella lista da Direttori generali. Il numero dei supplenti deve essere almeno di 6. I supplenti entreranno a far parte della Giunta scorrendo l’ordine di presentazione e in caso di perdita di ruolo o dimissioni durante il mandato da parte dei candidati risultati eletti.
    Risulterà eletta la lista che avrà ottenuto voti pari alla maggioranza assoluta dei presenti nella prima votazione; se nessuna lista avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei presenti, nella seconda votazione e nella terza votazione vanno al ballottaggio le due liste che hanno ottenuto più voti e risulterà eletta la lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti.
    Nel caso in cui venga presentata una sola lista questa dovrà ottenere voti pari alla maggioranza assoluta dei presenti nella prima votazione e non inferiori al trenta per cento dei presenti nelle votazioni successive.
    Nel caso in cui la Giunta non possa surrogare suoi membri per il venir meno di quelli supplenti, il Presidente entro 6 mesi prima della scadenza del mandato può provvedere ad integrare la Giunta nella sua originaria composizione numerica di cui all'art. 8, attraverso la cooptazione di sostituti con la medesima qualifica del cessato.
Art. 10 Collegio dei revisori
  1. Il Collegio dei Revisori è nominato dalla Giunta a maggioranza dei componenti, secondo quanto previsto dall'art. 8 c. 7.
  2. Il Collegio dei Revisori è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui almeno uno iscritto all'albo dei revisori contabili. I componenti del Collegio durano in carica tre anni e possono essere rinnovati.
  3. La Giunta nomina Presidente del Collegio dei Revisori uno dei componenti effettivi del Collegio stesso.
  4. Il Collegio provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; predispone la relazione sui bilanci consuntivi e preventivi; effettua verifiche di cassa; riferisce al Presidente su eventuali disfunzioni riscontrate nel corso dell’attività di controllo, suggerendo anche gli opportuni interventi; su richiesta del Presidente esprime pareri su questioni di carattere economico-contabile.
  5. Assume le funzioni di Collegio di Garanzia in occasione delle elezioni delle cariche sociali.
Art. 11 Finanziamento, Patrimonio e Proventi
  1. Tutti gli associati provvedono al funzionamento del CoDAU versando il contributo associativo annuo stabilito dall’Assemblea generale.
  2. Il fondo comune dell'Associazione è costituito, ai sensi dell’art. 37 del Codice Civile:
    - dai contributi degli associati di cui al comma 1;
    - dai beni dell’Associazione, acquisiti utilizzando il fondo comune, ovvero in seguito a donazioni o finanziamenti;
    - da eventuali fondi di riserva derivanti da eccedenze di bilancio.
  3. All'attività dell'Associazione si provvede mediante utilizzo:
    - delle quote associative annuali di cui al comma 1;
    - dei redditi dei beni patrimoniali;
    - delle erogazioni e dei contributi di persone fisiche, enti pubblici e privati, imprese e associazioni.
  4. Il CoDAU, per la realizzazione dei propri fini istituzionali, può essere destinataria di donazioni, legati e lasciti in genere, sovvenzioni da enti e da privati, purché accettati con delibera favorevole dell’Assemblea generale.
  5. Nessun socio può vantare alcun diritto sul fondo comune dell’Associazione. In particolare si applicano al CoDAU le previsioni di cui all’art. 37 del Codice Civile.
Art. 12 Esercizio sociale
  1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Presidente, coadiuvato da alcuni componenti della Giunta, predispone e sottopone all’approvazione della Giunta stessa e, successivamente, a quella dell’Assemblea generale il bilancio consuntivo di esercizio. Il bilancio è redatto secondo le disposizioni di legge in vigore al momento della redazione.
  2. Entro il 30 novembre di ogni anno il Presidente, coadiuvato da alcuni componenti della Giunta, predispone il bilancio di previsione per l’anno successivo da sottoporre all'approvazione della Giunta stessa e dell’Assemblea generale.
Art. 13 Recesso e decadenza
  1. Ogni singola Istituzione Universitaria può recedere dall'Associazione con comunicazione scritta al Presidente entro e non oltre il termine perentorio del 30 giugno. Il recesso avrà decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo.
  2. Il mancato versamento per 2 anni consecutivi del contributo associativo di cui all'art. 11 c. 1 determinerà la decadenza dell'Istituzione Universitaria inadempiente.
Art. 14 Entrata in vigore e durata
  1. Il presente statuto entrerà in vigore il 1.3.2014 a condizione che a tale data abbia aderito almeno il 50% delle Istituzioni Universitarie. Nel caso di mancato raggiungimento del suddetto limite, lo statuto entrerà in vigore il 1° giorno del mese successivo a quello in cui verrà conseguito.
  2. L'Associazione ha durata trentennale a partire dall'entrata in vigore del presente statuto.

 

STATUTO CoDAU entrato in vigore il 1 marzo 2014